Art. 4.
(Funzioni).

      1. La Comunità territoriale adotta piani pluriennali di opere e di interventi e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio di propria competenza.
      2. Gli interventi finanziari disposti dalla Comunità territoriale e da altri soggetti pubblici a favore della Comunità sono destinati esclusivamente al territorio della stessa.
      3. Alla Comunità territoriale spettano gli introiti derivanti dalle imposizioni fiscali, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.